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Art. 54

Limiti alla disponibilità dei beni

Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni [Codice civile 50] non possono alienarli, ipotecarli [Codice civile 2808] o sottoporli a pegno [Codice civile 2784], se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale [Codice civile 63, 66].

Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate [Codice di procedura civile 725, 737].

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