Art. 51

Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente

Il coniuge dell’assente [Codice civile 117], oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [Codice civile 159] e per titolo di successione [Codice civile 536], può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente [Codice civile 433, 438].

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