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Capo II – Della dichiarazione di morte presunta

Art. 58

Dichiarazione di morte presunta dell’assente

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente [Codice civile 49] il tribunale competente secondo l’Art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia [Codice civile 62, 66, 67, 72, 73, 620; Codice di procedura civile 726].

In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente [Codice civile 2].

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

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Art. 59

Termine per la rinnovazione dell’istanza

L’istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

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Art. 60

Altri casi di dichiarazione di morte presunta

Oltre che nel caso indicato nell’articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta [Codice civile 66, 67, 72, 73] nei casi seguenti:

1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità;

2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l’entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;

3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese, o se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto [c.n. 206, 837].

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Art. 61

Data della morte presunta

Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza [Codice di procedura civile 729] determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato [Codice civile 4, 66].

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Art. 62

Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50 [Codice civile 67; Codice di procedura civile 726].

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l’assenza dello scomparso [Codice civile 49; Codice di procedura civile 724].

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Art. 63

Effetti della dichiarazione di morte presunta dell’assente

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’articolo 58 [Codice di procedura civile 730], coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni [Codice civile 50, 54].

Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’articolo 50 conseguono l’esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell’articolo 50.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte [Codice civile 73; Codice di procedura civile 119].

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Art. 64

Immissione nel possesso e inventario

Se non v’è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’articolo 58 [Codice di procedura civile 730].

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni [Codice civile 52; Codice di procedura civile 769].

Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’articolo 60 [Codice civile 72].

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Art. 65

Nuovo matrimonio del coniuge

Divenuta eseguibile [Codice di procedura civile 730] la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio [Codice civile 68, 117, 149].

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Art. 66

Prova dell’esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [Codice civile 58, 60], se ritorna o ne è provata l’esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto [Codice civile 535], o i beni nei quali sia stato investito [Codice civile 54, 73].

Essa ha altresì diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’articolo 63.

Se è provata la data della sua morte [Codice civile 61, 67], il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’articolo 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni [Codice civile 2934] e delle usucapioni [Codice civile 1158].

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Art. 67

Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [Codice civile 58, 60] e l’accertamento della morte [Codice civile 66] possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta [Codice civile 62; Codice di procedura civile 721, 726].

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Art. 68

Nullità del nuovo matrimonio

Il matrimonio contratto a norma dell’articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza [Codice civile 117].

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo [Codice civile 128].

La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte [Codice civile 66, 67, 149], anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

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