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Art. 64

Immissione nel possesso e inventario

Se non v’è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’articolo 58 [Codice di procedura civile 730].

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni [Codice civile 52; Codice di procedura civile 769].

Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’articolo 60 [Codice civile 72].

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