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Art. 63

Effetti della dichiarazione di morte presunta dell’assente

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’articolo 58 [Codice di procedura civile 730], coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni [Codice civile 50, 54].

Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’articolo 50 conseguono l’esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell’articolo 50.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte [Codice civile 73; Codice di procedura civile 119].

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