Art. 62
Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50 [Codice civile 67; Codice di procedura civile 726].
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l’assenza dello scomparso [Codice civile 49; Codice di procedura civile 724].
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