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Art. 61

Data della morte presunta

Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza [Codice di procedura civile 729] determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato [Codice civile 4, 66].

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