Art. 61
Data della morte presunta
Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza [Codice di procedura civile 729] determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato [Codice civile 4, 66].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.