x

x

Art. 67

Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [Codice civile 58, 60] e l’accertamento della morte [Codice civile 66] possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta [Codice civile 62; Codice di procedura civile 721, 726].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.