x

x

Art. 68

Nullità del nuovo matrimonio

Il matrimonio contratto a norma dell’articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza [Codice civile 117].

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo [Codice civile 128].

La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte [Codice civile 66, 67, 149], anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.