Art. 68
Nullità del nuovo matrimonio
Il matrimonio contratto a norma dell’articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza [Codice civile 117].
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo [Codice civile 128].
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte [Codice civile 66, 67, 149], anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.
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