Art. 58
Dichiarazione di morte presunta dell’assente
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente [Codice civile 49] il tribunale competente secondo l’Art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia [Codice civile 62, 66, 67, 72, 73, 620; Codice di procedura civile 726].
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente [Codice civile 2].
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.