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Art. 66

Prova dell’esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [Codice civile 58, 60], se ritorna o ne è provata l’esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto [Codice civile 535], o i beni nei quali sia stato investito [Codice civile 54, 73].

Essa ha altresì diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’articolo 63.

Se è provata la data della sua morte [Codice civile 61, 67], il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’articolo 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni [Codice civile 2934] e delle usucapioni [Codice civile 1158].

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