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Art. 1195

Quietanza con imputazione

Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza [Codice civile 1199] nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un’imputazione diversa [Codice civile 1193], se non vi è stato dolo [Codice civile 1439, 1440] o sorpresa da parte del creditore [Codice civile 2726].

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