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Capo II – Dell’adempimento delle obbligazioni

Sezione I – Dell’adempimento in generale

Art. 1176

Diligenza nell’adempimento

Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 382, 703, 1001, 1148, 1218, 1341, 1587, 1710, 1768, 1804, 1838, 1839, 1961, 2030, 2148, 2167, 2174, 2392, 2407].

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata [Codice civile 2104, 2174, 2232, 2236].

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Art. 1177

Obbligazione di custodire

L’obbligazione di consegnare [Codice civile 1476, 1575] una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna [Codice civile 1477].

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Art. 1178

Obbligazione generica

Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media [Codice civile 664, 1179, 1378, 1465].

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Art. 1179

Obbligo di garanzia

Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale [Codice civile 2784, 2808] o personale [Codice civile 1936, 1943], ovvero altra sufficiente cautela [Codice civile 295, 492, 502, 515, 707, 784, 985, 1002, 1151, 1172, 1200, 1461, 1936, 2784].

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Art. 1180

Adempimento del terzo

L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo [Codice civile 1203, n. 3, 1208, n. 2, 1406, 1717], anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione [Codice civile 1201, 1656].

Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

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Art. 1181

Adempimento parziale

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale [Codice civile 1384, 1464] anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente [Codice civile 1208, n. 3, 1258, 1285, 1314, 1384].

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Art. 1182

Luogo dell’adempimento

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione [Codice civile 1774] o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.

L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta [Codice civile 1510, 1590].

L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio [Codice civile 43] che il creditore ha al tempo della scadenza [Codice civile 1498, 1834, 1843]. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione [Codice civile 1209] e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio [Codice civile 1219, n. 3].

Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza [Codice civile 1208, n. 6, 1245, 1278].

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Art. 1183

Tempo dell’adempimento

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente [Codice civile 1219, 1771]. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice [Codice civile 650, 1331, 1810].

Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze [Codice civile 1817]; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.

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Art. 1184

Termine

Se per l’adempimento è fissato un termine [Codice civile 475, 520, 637, 1187, 1219, 1231, 1347], questo si presume a favore del debitore [Codice civile 1186, 1371, 1771], qualora non risulti stabilito a favore del creditore [Codice civile 1185, 1208, n. 4] o di entrambi [Codice civile 1457, 1563, 1816].

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Art. 1185

Pendenza del termine

Il creditore non può [Codice civile 506] esigere la prestazione prima della scadenza [Codice civile 1206], salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore [Codice civile 1184, 1219].

Tuttavia il debitore non può ripetere [Codice civile 2034] ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine [Codice civile 2033]. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato [Codice civile 2041, 2042].

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Art. 1186

Decadenza dal termine

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore [Codice civile 506, 1184], il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente [Codice civile 1868] o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date [Codice civile 2743, 2813] o non ha dato le garanzie che aveva promesse [Codice civile 1274, 1313, 1461, 1819, 1822, 1844, 1850, 1867, 1877, 2743; Codice della navigazione 625].

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Art. 1187

Computo del termine

Il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’articolo 2963 [Codice civile 1184].

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi [Codice di procedura civile 155].

È salva in ogni caso una diversa pattuizione.

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Art. 1188

Destinatario del pagamento

Il pagamento [Codice civile 1196, 1199, 1200] deve essere fatto al creditore [Codice civile 1000, 1190] o al suo rappresentante [Codice civile 1387], ovvero alla persona indicata dal creditore [Codice civile 1269] o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo [Codice civile 1189, 1208, n. 1, 2883].

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica [Codice civile 1399] o se ne ha approfittato.

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Art. 1189

Pagamento al creditore apparente

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede [Codice civile 1147, 1188, 1264, 1415, 1992, 2559].

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito.

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Art. 1190

Pagamento al creditore incapace

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo [Codice civile 316, 320, 357, 374, 394, 424, 427, 1208, n. 1] non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace [Codice civile 428, 1188, 1191, 1443, 1950, 2039].

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Art. 1191

Pagamento eseguito da un incapace

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità [Codice civile 1190, 1208, 1442, 1933, 1950, 2034].

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Art. 1192

Pagamento eseguito con cose altrui

Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede [Codice civile 1147, 1153, 1479] può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno [Codice civile 1218].

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Art. 1193

Imputazione del pagamento

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti [Codice civile 1194, 1195].

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Art. 1194

Imputazione del pagamento agli interessi

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore [Codice civile 1193, 1960].

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi [Codice civile 1199, 1282].

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Art. 1195

Quietanza con imputazione

Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza [Codice civile 1199] nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un’imputazione diversa [Codice civile 1193], se non vi è stato dolo [Codice civile 1439, 1440] o sorpresa da parte del creditore [Codice civile 2726].

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Art. 1196

Spese del pagamento

Le spese del pagamento sono a carico del debitore [Codice civile 204, 672, 1215, 1245, 1475, 1774].

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Art. 1197

Prestazione in luogo dell’adempimento

Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta [Codice civile 1320]. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione [Codice civile 1483] e per i vizi della cosa [Codice civile 1490] secondo le norme della vendita [Codice civile 1470], salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno [Codice civile 1218].

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi [Codice civile 1213, 1251, 1276, 2927].

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Art. 1198

Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito [Codice civile 1260, 1261], l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti [Codice civile 2928].

È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell’articolo 1267 [Codice civile 1320].

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Art. 1199

Diritto del debitore alla quietanza

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza [Codice civile 1188, 1202, n. 1] e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore [Codice civile 2704, 2726].

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi [Codice civile 1194, 1195, 1311, 2213].

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Art. 1200

Liberazione dalle garanzie

Il creditore che ha ricevuto il pagamento [Codice civile 1188] deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali [Codice civile 2784] date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità [Codice civile 1208, 1210].

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Sezione II – Del pagamento con surrogazione

 Art. 1201

Surrogazione per volontà del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo [Codice civile 1180], può [Codice civile 1202] surrogarlo nei propri diritti [Codice civile 754, 756, 2843]. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

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Art. 1202

Surrogazione per volontà del debitore

Il debitore, che prende a mutuo [Codice civile 1813] una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore [Codice civile 1201], anche senza il consenso di questo.

La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa [Codice civile 1199, 2704];

2) che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;

3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

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Art. 1203

Surrogazione legale

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi [Codice civile 2745], del suo pegno [Codice civile 2784] o delle sue ipoteche [Codice civile 2808];

2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato [Codice civile 2866; Codice di procedura civile 792];

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo [Codice civile 754, 1180, 1292, 1299, 1316, 1949, 1950, 2871];

4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario [Codice civile 484], che paga con danaro proprio i debiti ereditari [Codice civile 490, n. 2];

5) negli altri casi stabiliti dalla legge [Codice civile 756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1916, 2036, 2038, 2856, 2866].

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Art. 1204

Terzi garanti

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Se il credito è garantito da pegno [Codice civile 2784], si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1263.

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Art. 1205

Surrogazione parziale

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.

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Sezione III – Della mora del creditore

Art. 1206

Condizioni

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli [Codice civile 1185] nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione [Codice civile 1175].

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Art. 1207

Effetti

Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore [Codice civile 1256, 1673]. Non sono più dovuti gli interessi [Codice civile 1282] né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta [Codice civile 1208, 1209], se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] o se è accettata dal creditore.

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Art. 1208

Requisiti per la validità dell’offerta

Affinché l’offerta sia valida è necessario [Codice civile 1220, 1503]:

1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui [Codice civile 1188, 1190];

2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere [Codice civile 1180, 1191];

3) che comprenda la totalità della somma [Codice civile 1181] o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;

4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore [Codice civile 1184, 1816];

5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione [Codice civile 1353, 1359];

6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio [Codice civile 43, 1182, 1209];

7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.

Il debitore può subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali [Codice civile 2784] o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità [Codice civile 1200; Codice di procedura civile 687].

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Art. 1209

Offerta reale e offerta per intimazione

Se l’obbligazione ha per oggetto danaro [Codice civile 1277], titoli di credito [Codice civile 1992], ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore [Codice civile 1208], l’offerta deve essere reale [Codice civile 1211; Codice di procedura civile 126].

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso [Codice civile 1182, 1510, 1518], l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle [Codice civile 1210], fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione [Codice civile 1214, 1216, 1217; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 74, 75; Codice di procedura civile 137, 163, 687].

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Art. 1210

Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione [Codice civile 1209], il debitore può eseguire il deposito [Codice civile 1514].

Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324], il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione [Codice civile 1200, 1213, 1214, 1215; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 76, 77, 78].

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Art. 1211

Cose deperibili o di dispendiosa custodia

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale [Codice civile 1209] o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale (2) a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate [Codice di procedura civile 532] e a depositarne il prezzo [Codice civile 2795, 2797; Codice di procedura civile 529].

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Art. 1212

Requisiti del deposito

Per la validità del deposito è necessario:

1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata al creditore e contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi [Codice civile 1224, 1284] e i frutti dovuti fino al giorno dell’offerta [Codice civile 1207], nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;

3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito [Codice di procedura civile 126];

4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l’invito a ritirare la cosa depositata.

Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito.

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Art. 1213

Ritiro del deposito

Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato [Codice civile 1210].

Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito [Codice civile 1251, 1276, 2878].

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Art. 1214

Offerta secondo gli usi e deposito

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209 [Codice civile 1217, 1517], gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [Codice civile 1220].

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Art. 1215

Spese

Quando l’offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore [Codice civile 1196, 1210].

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Art. 1216

Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’articolo 1209 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 75].

Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario [Codice di procedura civile 671]. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 79].

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Art. 1217

Obbligazioni di fare

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere [Codice civile 1209] la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso [Codice civile 1214; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 80].

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