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Art. 1200

Liberazione dalle garanzie

Il creditore che ha ricevuto il pagamento [Codice civile 1188] deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali [Codice civile 2784] date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità [Codice civile 1208, 1210].

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