Art. 1201
Surrogazione per volontà del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo [Codice civile 1180], può [Codice civile 1202] surrogarlo nei propri diritti [Codice civile 754, 756, 2843]. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
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