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Art. 1199

Diritto del debitore alla quietanza

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza [Codice civile 1188, 1202, n. 1] e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore [Codice civile 2704, 2726].

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi [Codice civile 1194, 1195, 1311, 2213].

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