x

x

Art. 1198

Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito [Codice civile 1260, 1261], l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti [Codice civile 2928].

È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell’articolo 1267 [Codice civile 1320].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.