Art. 1198
Cessione di un credito in luogo dell’adempimento
Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito [Codice civile 1260, 1261], l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti [Codice civile 2928].
È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell’articolo 1267 [Codice civile 1320].
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