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Art. 1197

Prestazione in luogo dell’adempimento

Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta [Codice civile 1320]. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione [Codice civile 1483] e per i vizi della cosa [Codice civile 1490] secondo le norme della vendita [Codice civile 1470], salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno [Codice civile 1218].

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi [Codice civile 1213, 1251, 1276, 2927].

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