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Art. 1210

Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione [Codice civile 1209], il debitore può eseguire il deposito [Codice civile 1514].

Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324], il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione [Codice civile 1200, 1213, 1214, 1215; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 76, 77, 78].

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