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Art. 1209

Offerta reale e offerta per intimazione

Se l’obbligazione ha per oggetto danaro [Codice civile 1277], titoli di credito [Codice civile 1992], ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore [Codice civile 1208], l’offerta deve essere reale [Codice civile 1211; Codice di procedura civile 126].

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso [Codice civile 1182, 1510, 1518], l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle [Codice civile 1210], fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione [Codice civile 1214, 1216, 1217; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 74, 75; Codice di procedura civile 137, 163, 687].

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