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Art. 1208

Requisiti per la validità dell’offerta

Affinché l’offerta sia valida è necessario [Codice civile 1220, 1503]:

1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui [Codice civile 1188, 1190];

2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere [Codice civile 1180, 1191];

3) che comprenda la totalità della somma [Codice civile 1181] o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;

4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore [Codice civile 1184, 1816];

5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione [Codice civile 1353, 1359];

6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio [Codice civile 43, 1182, 1209];

7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.

Il debitore può subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali [Codice civile 2784] o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità [Codice civile 1200; Codice di procedura civile 687].

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