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Art. 1207

Effetti

Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore [Codice civile 1256, 1673]. Non sono più dovuti gli interessi [Codice civile 1282] né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta [Codice civile 1208, 1209], se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] o se è accettata dal creditore.

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