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Art. 1211

Cose deperibili o di dispendiosa custodia

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale [Codice civile 1209] o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale (2) a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate [Codice di procedura civile 532] e a depositarne il prezzo [Codice civile 2795, 2797; Codice di procedura civile 529].

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