Art. 1185
Pendenza del termine
Il creditore non può [Codice civile 506] esigere la prestazione prima della scadenza [Codice civile 1206], salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore [Codice civile 1184, 1219].
Tuttavia il debitore non può ripetere [Codice civile 2034] ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine [Codice civile 2033]. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato [Codice civile 2041, 2042].
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