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Art. 1184

Termine

Se per l’adempimento è fissato un termine [Codice civile 475, 520, 637, 1187, 1219, 1231, 1347], questo si presume a favore del debitore [Codice civile 1186, 1371, 1771], qualora non risulti stabilito a favore del creditore [Codice civile 1185, 1208, n. 4] o di entrambi [Codice civile 1457, 1563, 1816].

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