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Art. 1179

Obbligo di garanzia

Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale [Codice civile 2784, 2808] o personale [Codice civile 1936, 1943], ovvero altra sufficiente cautela [Codice civile 295, 492, 502, 515, 707, 784, 985, 1002, 1151, 1172, 1200, 1461, 1936, 2784].

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