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Art. 1180

Adempimento del terzo

L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo [Codice civile 1203, n. 3, 1208, n. 2, 1406, 1717], anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione [Codice civile 1201, 1656].

Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

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