Art. 1181
Adempimento parziale
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale [Codice civile 1384, 1464] anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente [Codice civile 1208, n. 3, 1258, 1285, 1314, 1384].
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