Art. 1182

Luogo dell’adempimento

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione [Codice civile 1774] o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.

L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta [Codice civile 1510, 1590].

L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio [Codice civile 43] che il creditore ha al tempo della scadenza [Codice civile 1498, 1834, 1843]. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione [Codice civile 1209] e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio [Codice civile 1219, n. 3].

Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza [Codice civile 1208, n. 6, 1245, 1278].

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