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Art. 1203

Surrogazione legale

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi [Codice civile 2745], del suo pegno [Codice civile 2784] o delle sue ipoteche [Codice civile 2808];

2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato [Codice civile 2866; Codice di procedura civile 792];

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo [Codice civile 754, 1180, 1292, 1299, 1316, 1949, 1950, 2871];

4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario [Codice civile 484], che paga con danaro proprio i debiti ereditari [Codice civile 490, n. 2];

5) negli altri casi stabiliti dalla legge [Codice civile 756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1916, 2036, 2038, 2856, 2866].

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