Art. 1214
Offerta secondo gli usi e deposito
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209 [Codice civile 1217, 1517], gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [Codice civile 1220].
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