Art. 1215
Spese
Quando l’offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore [Codice civile 1196, 1210].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.
Spese
Quando l’offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore [Codice civile 1196, 1210].