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Art. 1216

Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’articolo 1209 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 75].

Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario [Codice di procedura civile 671]. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 79].

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