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Art. 1217

Obbligazioni di fare

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere [Codice civile 1209] la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso [Codice civile 1214; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 80].

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