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Art. 1188

Destinatario del pagamento

Il pagamento [Codice civile 1196, 1199, 1200] deve essere fatto al creditore [Codice civile 1000, 1190] o al suo rappresentante [Codice civile 1387], ovvero alla persona indicata dal creditore [Codice civile 1269] o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo [Codice civile 1189, 1208, n. 1, 2883].

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica [Codice civile 1399] o se ne ha approfittato.

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