Art. 1187
Computo del termine
Il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’articolo 2963 [Codice civile 1184].
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi [Codice di procedura civile 155].
È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.