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Art. 1187

Computo del termine

Il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’articolo 2963 [Codice civile 1184].

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi [Codice di procedura civile 155].

È salva in ogni caso una diversa pattuizione.

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