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Art. 1189

Pagamento al creditore apparente

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede [Codice civile 1147, 1188, 1264, 1415, 1992, 2559].

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito.

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