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Art. 1190

Pagamento al creditore incapace

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo [Codice civile 316, 320, 357, 374, 394, 424, 427, 1208, n. 1] non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace [Codice civile 428, 1188, 1191, 1443, 1950, 2039].

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