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Art. 1192

Pagamento eseguito con cose altrui

Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede [Codice civile 1147, 1153, 1479] può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno [Codice civile 1218].

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