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Art. 2802

Riscossione d’interessi e di prestazioni periodiche

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale [Codice civile 1960, 1998, 2791]. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno [Codice civile 2790, 2795; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].

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