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Capo III – Del pegno

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 2784

Nozione

Il pegno [Codice civile 1153, 1179, 1200, 1203, n. 1, 1204, 1208, 1232, 1247, 1263, 1482, 1828, 2352, 2483, 2741, 2781] è costituito [Codice civile 2786, 2800, 2806] a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo [Codice civile 1828, 2799] per il debitore [Codice civile 1997, 2026, 2910 , 2911; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].

Possono essere dati in pegno [Codice civile 375, n. 2] i beni mobili [Codice civile 812, 1851], le universalità di mobili [Codice civile 816], i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili [Codice civile 54, 320, 326, 493].

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Art. 2785

Rinvio a leggi speciali

Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni [Codice civile 1794, 1844, 1846, 1851, 2014, 2026].

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Sezione II – Del pegno dei beni mobili

Art. 2786

Costituzione

Il pegno [Codice civile 2910] si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento [Codice civile 2801] che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa [Codice civile 1794, 1996, 1997, 2014, 2026, 2352, 2784, 2787, 2789, 2790].

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

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Art. 2787

Prelazione del creditore pignoratizio

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno [Codice civile 2744, 2748, 2781, 2788, 2794, 2911; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].

La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti [Codice civile 2786, 2789].

Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa [Codice civile 1350, n. 13, 2704, 2725], la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa [Codice civile 2800].

Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova [Codice civile 1794].

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Art. 2788

Prelazione per il credito degli interessi

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento [Codice di procedura civile 492, 513] o, in mancanza di questo [Codice di procedura civile 502], alla data della notificazione del precetto [Codice di procedura civile 479]. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale [Codice civile 1284], fino alla data della vendita [Codice civile 2749, 2787, 2796; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237; Codice di procedura civile 518, 529].

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Art. 2789

Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

Il creditore che ha perduto il possesso [Codice civile 2786, 2787] della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso [Codice civile 1168], può anche esercitare l’azione di rivendicazione [Codice civile 948], se questa spetta al costituente [Codice civile 2900].

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Art. 2790

Conservazione della cosa e spese relative

Il creditore è tenuto a custodire la cosa [Codice civile 2793] ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [Codice civile 1768], della perdita e del deterioramento di essa [Codice civile 1770, 1847, 2786, 2792].

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [Codice civile 1780, 1848, 1961, 2756, 2794, 2802].

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Art. 2791

Pegno di cosa fruttifera

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti [Codice civile 820, 821, 1998], imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale [Codice civile 2802].

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Art. 2792

Divieto di uso e disposizione della cosa

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa [Codice civile 2803], salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa [Codice civile 1770, 1846, 2793]. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento [Codice civile 1263, 1846, 1848, 2790].

In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

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Art. 2793

Sequestro della cosa

Se il creditore abusa della cosa data in pegno [Codice civile 2790, 2792], il costituente può domandarne il sequestro [Codice civile 2905; Codice di procedura civile 670].

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Art. 2794

Restituzione della cosa

Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione [Codice civile 374, n. 2], se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi [Codice civile 2788] e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno [Codice civile 1204, 1849, 2787, 2790; Codice di procedura civile 544].

Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.

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Art. 2795

Vendita anticipata

Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore [Codice civile 2802], questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa [Codice civile 1211, 2743, 2797; Codice di procedura civile 502].

Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l’autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un’occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo [Codice di procedura civile 530].

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Art. 2796

Vendita della cosa

Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno [Codice civile 2788] secondo le forme stabilite dall’articolo seguente [Codice civile 2744, 2911; Codice di procedura civile 502].

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Art. 2797

Forme della vendita

Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita [Codice civile 1211, 2756, 2761] . L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno [Codice di procedura civile 502] .

Se entro cinque giorni dall’intimazione [Codice civile 2964] non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto [Codice di procedura civile 534] , o, se la cosa ha un prezzo di mercato [Codice civile 1474] , anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti [Codice civile 1515] . Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l’opposizione è determinato a norma dell’articolo 166 del codice di procedura civile.

Il giudice, sull’opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito [Codice civile 2795].

Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse [Codice civile 2744].

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Art. 2798

Assegnazione della cosa in pagamento

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento [Codice civile 2804; Codice di procedura civile 502, 505, 530] fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato [Codice civile 1474, 2744, 2925].

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Art. 2799

Indivisibilità del pegno

Il pegno è indivisibile [Codice civile 1849, 2809] e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto [Codice civile 2873], anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile [Codice civile 754, 1203, n. 3, 1232, 2784, 2793, 2926].

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Sezione III – Del pegno di crediti e di altri diritti

Art. 2800

Condizioni della prelazione

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo [Codice civile 1250], se non quando il pegno risulta da atto scritto [Codice civile 1350, n. 13, 2843] e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata [Codice civile 1264, 1265] con scrittura avente data certa [Codice civile 2704, 2725, 2784, 2787, 2791, 2917].

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Art. 2801

Consegna del documento

Se il credito costituito in pegno risulta da un documento [Codice civile 2786], il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.

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Art. 2802

Riscossione d’interessi e di prestazioni periodiche

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale [Codice civile 1960, 1998, 2791]. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno [Codice civile 2790, 2795; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].

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Art. 2803

Riscossione del credito dato in pegno

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria [Codice civile 2792]. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l’assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798 [Codice civile 2804; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237; Codice di procedura civile 502, 552].

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Art. 2804

Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento [Codice civile 2798] il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito [Codice civile 2744, 2803, 2928; Codice di procedura civile 552, 553].

Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’articolo 2797 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].

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Art. 2805

Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore [Codice civile 1250, 1945, 2917].

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente [Codice civile 1246, n. 5, 1248; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].

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Art. 2806

Pegno di diritti diversi dai crediti

Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi [Codice civile 1350, 1351, 1392, 1399, 1403, 2725, 2784], fermo il disposto del terzo comma dell’articolo 2787.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

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Art. 2807

Norme applicabili al pegno di crediti

Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente [Codice civile 2786].

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