Sezione I – Disposizioni generali
Nozione
Il pegno [Codice civile 1153, 1179, 1200, 1203, n. 1, 1204, 1208, 1232, 1247, 1263, 1482, 1828, 2352, 2483, 2741, 2781] è costituito [Codice civile 2786, 2800, 2806] a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo [Codice civile 1828, 2799] per il debitore [Codice civile 1997, 2026, 2910 , 2911; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].
Possono essere dati in pegno [Codice civile 375, n. 2] i beni mobili [Codice civile 812, 1851], le universalità di mobili [Codice civile 816], i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili [Codice civile 54, 320, 326, 493].
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Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni [Codice civile 1794, 1844, 1846, 1851, 2014, 2026].
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Sezione II – Del pegno dei beni mobili
Costituzione
Il pegno [Codice civile 2910] si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento [Codice civile 2801] che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa [Codice civile 1794, 1996, 1997, 2014, 2026, 2352, 2784, 2787, 2789, 2790].
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.
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Prelazione del creditore pignoratizio
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno [Codice civile 2744, 2748, 2781, 2788, 2794, 2911; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].
La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti [Codice civile 2786, 2789].
Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa [Codice civile 1350, n. 13, 2704, 2725], la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa [Codice civile 2800].
Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova [Codice civile 1794].
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Prelazione per il credito degli interessi
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento [Codice di procedura civile 492, 513] o, in mancanza di questo [Codice di procedura civile 502], alla data della notificazione del precetto [Codice di procedura civile 479]. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale [Codice civile 1284], fino alla data della vendita [Codice civile 2749, 2787, 2796; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237; Codice di procedura civile 518, 529].
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Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Il creditore che ha perduto il possesso [Codice civile 2786, 2787] della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso [Codice civile 1168], può anche esercitare l’azione di rivendicazione [Codice civile 948], se questa spetta al costituente [Codice civile 2900].
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Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore è tenuto a custodire la cosa [Codice civile 2793] ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [Codice civile 1768], della perdita e del deterioramento di essa [Codice civile 1770, 1847, 2786, 2792].
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [Codice civile 1780, 1848, 1961, 2756, 2794, 2802].
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Pegno di cosa fruttifera
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti [Codice civile 820, 821, 1998], imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale [Codice civile 2802].
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Divieto di uso e disposizione della cosa
Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa [Codice civile 2803], salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa [Codice civile 1770, 1846, 2793]. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento [Codice civile 1263, 1846, 1848, 2790].
In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
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Sequestro della cosa
Se il creditore abusa della cosa data in pegno [Codice civile 2790, 2792], il costituente può domandarne il sequestro [Codice civile 2905; Codice di procedura civile 670].
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Restituzione della cosa
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione [Codice civile 374, n. 2], se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi [Codice civile 2788] e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno [Codice civile 1204, 1849, 2787, 2790; Codice di procedura civile 544].
Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
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Vendita anticipata
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore [Codice civile 2802], questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa [Codice civile 1211, 2743, 2797; Codice di procedura civile 502].
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l’autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un’occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo [Codice di procedura civile 530].
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Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno [Codice civile 2788] secondo le forme stabilite dall’articolo seguente [Codice civile 2744, 2911; Codice di procedura civile 502].
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Forme della vendita
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita [Codice civile 1211, 2756, 2761] . L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno [Codice di procedura civile 502] .
Se entro cinque giorni dall’intimazione [Codice civile 2964] non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto [Codice di procedura civile 534] , o, se la cosa ha un prezzo di mercato [Codice civile 1474] , anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti [Codice civile 1515] . Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l’opposizione è determinato a norma dell’articolo 166 del codice di procedura civile.
Il giudice, sull’opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito [Codice civile 2795].
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse [Codice civile 2744].
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Assegnazione della cosa in pagamento
Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento [Codice civile 2804; Codice di procedura civile 502, 505, 530] fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato [Codice civile 1474, 2744, 2925].
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Indivisibilità del pegno
Il pegno è indivisibile [Codice civile 1849, 2809] e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto [Codice civile 2873], anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile [Codice civile 754, 1203, n. 3, 1232, 2784, 2793, 2926].
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Sezione III – Del pegno di crediti e di altri diritti
Condizioni della prelazione
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo [Codice civile 1250], se non quando il pegno risulta da atto scritto [Codice civile 1350, n. 13, 2843] e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata [Codice civile 1264, 1265] con scrittura avente data certa [Codice civile 2704, 2725, 2784, 2787, 2791, 2917].
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Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento [Codice civile 2786], il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
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Riscossione d’interessi e di prestazioni periodiche
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale [Codice civile 1960, 1998, 2791]. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno [Codice civile 2790, 2795; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].
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Riscossione del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria [Codice civile 2792]. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l’assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798 [Codice civile 2804; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237; Codice di procedura civile 502, 552].
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Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento [Codice civile 2798] il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito [Codice civile 2744, 2803, 2928; Codice di procedura civile 552, 553].
Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’articolo 2797 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].
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Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore [Codice civile 1250, 1945, 2917].
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente [Codice civile 1246, n. 5, 1248; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].
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Pegno di diritti diversi dai crediti
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi [Codice civile 1350, 1351, 1392, 1399, 1403, 2725, 2784], fermo il disposto del terzo comma dell’articolo 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente [Codice civile 2786].
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