x

x

Art. 2787

Prelazione del creditore pignoratizio

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno [Codice civile 2744, 2748, 2781, 2788, 2794, 2911; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].

La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti [Codice civile 2786, 2789].

Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa [Codice civile 1350, n. 13, 2704, 2725], la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa [Codice civile 2800].

Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova [Codice civile 1794].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.