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Art. 2786

Costituzione

Il pegno [Codice civile 2910] si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento [Codice civile 2801] che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa [Codice civile 1794, 1996, 1997, 2014, 2026, 2352, 2784, 2787, 2789, 2790].

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

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