Art. 2785
Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni [Codice civile 1794, 1844, 1846, 1851, 2014, 2026].
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