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Art. 2784

Nozione

Il pegno [Codice civile 1153, 1179, 1200, 1203, n. 1, 1204, 1208, 1232, 1247, 1263, 1482, 1828, 2352, 2483, 2741, 2781] è costituito [Codice civile 2786, 2800, 2806] a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo [Codice civile 1828, 2799] per il debitore [Codice civile 1997, 2026, 2910 , 2911; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].

Possono essere dati in pegno [Codice civile 375, n. 2] i beni mobili [Codice civile 812, 1851], le universalità di mobili [Codice civile 816], i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili [Codice civile 54, 320, 326, 493].

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