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Art. 2788

Prelazione per il credito degli interessi

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento [Codice di procedura civile 492, 513] o, in mancanza di questo [Codice di procedura civile 502], alla data della notificazione del precetto [Codice di procedura civile 479]. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale [Codice civile 1284], fino alla data della vendita [Codice civile 2749, 2787, 2796; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237; Codice di procedura civile 518, 529].

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