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Art. 2789

Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

Il creditore che ha perduto il possesso [Codice civile 2786, 2787] della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso [Codice civile 1168], può anche esercitare l’azione di rivendicazione [Codice civile 948], se questa spetta al costituente [Codice civile 2900].

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