x

x

Art. 2790

Conservazione della cosa e spese relative

Il creditore è tenuto a custodire la cosa [Codice civile 2793] ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [Codice civile 1768], della perdita e del deterioramento di essa [Codice civile 1770, 1847, 2786, 2792].

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [Codice civile 1780, 1848, 1961, 2756, 2794, 2802].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.