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Art. 2792

Divieto di uso e disposizione della cosa

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa [Codice civile 2803], salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa [Codice civile 1770, 1846, 2793]. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento [Codice civile 1263, 1846, 1848, 2790].

In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

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