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Art. 2798

Assegnazione della cosa in pagamento

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento [Codice civile 2804; Codice di procedura civile 502, 505, 530] fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato [Codice civile 1474, 2744, 2925].

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